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PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA  

  - COMUNICATI  STAMPA -
Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 Maggio 2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 marzo 2001
 
Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto l'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che all'art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero individuare aree di attivita' della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedevano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a quei fini, i medici addetti a tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo
livello dirigenziale del ruolo medico;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attivita' della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'istaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d'incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che conferma le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime convenzionale, purche' in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 34 medesimo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 marzo 2000, n. 184, recante il "regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'attivita' svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che rende esecutivo il "regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", che all'art. 5, lettera b), prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianita' di servizio;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', nella seduta del 2 marzo 2001;
 
A d o t t a
 
il seguente decreto:
 
Art. 1.
Anzianita' di servizio
1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianita' di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che:
a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e
della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano gia' provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, e' riconosciuto come salario di anzianita' (retribuzione individuale di anzianita'), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto gia' individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianita' di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attivita' svolta nel Servizio sanitario nazionale cosi' calcolata:
  1) il servizio prestato in regime convenzionale e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo  percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);
  2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneita', nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, e' cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed e' valutato ai fini del calcolo dell'anzianita';
c) i certificati di servizio rilasciati dall'organo competente devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale complessivamente svolta per le attivita' di cui si tratta;
d) l'anzianita' di servizio, come individuata nel presente articolo, e' utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
 
Roma, 8 marzo 2001
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
 
Il Ministro della sanità
Veronesi
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80

CGIL-FP MEDICI 
Federazione Regionale 
Lavoratori della Funzione Pubblica Campania 
Via Torino 16 – 80142 – Napoli
Tel (081) 7856266 - Fax (081) 205911

Napoli, 17 Aprile 2001

VIVA SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERE SUL PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA DEI MEDICI CONVENZIONATI DELL’EMERGENZA SANITARIA (EX GUARDIA MEDICA) E MEDICINA DEI SERVIZI.


La CGIL esprime viva soddisfazione per le deliberazioni relative al passaggio alla dipendenza dei medici ex Guardia Medica e Medicina dei Servizi che la Giunta Regionale della Campania ha approvato in data 23 Marzo 2001.
L’emanazione degli atti segue l’accordo sindacale del 20.02.2001 con il quale le Organizzazioni Sindacali CGIL-Medici, SNAMI, FIMMG, INTESA SINDACALE (Sumai – Simet – Cisl Medici/Cosime), FEDERAZIONE MEDICI (Uil-Fnam, Simges, Nuova Ascoti, Cumi-Amfup, Umus) CONFSAL, FIALS approvavano all’unanimità la proposta della Regione che prevedeva:

1) predisposizione di un atto deliberativo d’ammissione con riserva dei destinatari delle ordinanze del TAR;
2) predisposizione di un atto deliberativo recante nuovo bando ai sensi del DL.vo 229/99;

Con l’approvazione delle deliberazioni, la Giunta Regionale ha pienamente rispettato gl’impegni assunti poiché:

a) con la delibera n. 1238/2001, si prende atto delle ordinanze di sospensiva del TAR Campania e, conseguentemente, i 311 medici ricorrenti sono ammessi “con riserva” al giudizio d’idoneità; tale atto è importante perché sblocca l’iter procedurale per medici che già avevano presentato domanda ai sensi dei Decreti Legislativi 502/92 e 517/93 (possesso dei cinque anni d’anzianità al Dicembre 1992) e, pertanto, possono essere inquadrati nella dipendenza in “soprannumero”;

b) con la delibera n. 1239/2001, si procede alla pubblicazione di un nuovo bando che, ai sensi del D.L.gs 229/99, consente ai medici addetti alle attività dell’Emergenza Territoriale e della Medicina dei Servizi” - che abbiano maturato cinque anni d’anzianità d’incarico alla data di pubblicazione del bando stesso - di poter sostenere il giudizio d’idoneità. Ai sensi di tale delibera, i medici, che in Campania sono attualmente incaricati nelle attività d’Emergenza Sanitaria, possono fare regolare domanda; per loro, ai fini del raggiungimento del requisito dei cinque anni d’anzianità d’incarico, l’attività d’Emergenza può essere cumulata con l’attività ex Guardia Medica (oggi Continuità Assistenziale) ai sensi del DPCM 502/97.

Gli atti approvati, oltre ad essere rispettosi degli accordi sottoscritti, sono soprattutto conformi alle disposizioni della legge 229/99.

Sostenere la necessità di voler modificare le deliberazioni approvate, per prevedere il passaggio alla dipendenza dei medici di Continuità Assistenziale, in palese difformità a quanto previsto da una legge dello Stato, significa minare l’ineccepibile legittimità degli atti medesimi per aprire la strada a contenziosi giuridici e ad eventuali sospensive del procedimento in atto, con l’unico risultato di ottenere il rinvio “sine die” del passaggio alla dipendenza.

Ora, le deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (la pubblicazione è prevista sul BUR Campania del 23 Aprile 2001) per consentire agli interessati di spedire le domande entro i trenta giorni previsti.
La CGIL, al fine d’informare i medici sulle modalità di compilazione delle domande e sulle ulteriori iniziative per la realizzazione del passaggio alla dipendenza, indice un’

ASSEMBLEA SUL PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA

Giovedi 3 Maggio 2001 ore 11,30 - Salone Vertenze (2/3° piano)
Sede Reg.le della CGIL - Via Torino, 16 NAPOLI

Napoli 26 Febbraio 2001

U.M.U.S. 
Unione Medici Unità Sanitarie 
Calata San Marco, 4 - NAPOLI
Tel (081) 5520040 - 5520594

Il giorno 20.febbraio 2001 l’Assessorato alla Sanità della regione Campania ha presentato una proposta per riprendere l’iter procedurale per il passaggio a dipendenza dei medici della ex guardia medica e della medicina dei servizi. La proposta, che prevede l’integrazione “sub condizione” nel bando precedente , dei medici che hanno ricorso al TAR e contestualmente la pubblicazione di un secondo bando aperto a tutti i medici di emergenza e medicina dei servizi che abbiano maturato l’anzianità di 5 anni ai sensi del d.l. 229\99 “Bindi”. La proposta che è stata approvata da tutti, non ci convince. Se la prima parte rispecchia il sacrosanto diritto dei medici che da circa 10 anni attendono l’applicazione di una norma (502\93) che avrebbe dovuto definire le loro prospettive occupazionali ed attua una sospensiva del TAR che, comunque, non poteva essere disattesa, la seconda parte ci lascia preoccupati per i risvolti che potrebbe avere . In definitiva la possibilità di partecipare al secondo bando verrebbe ad essere garantita esclusivamente ai medici della medicina dei servizi, non essendo mai partita se non in fase sperimentale l’emergenza territoriale. A questa stortura noi riteniamo si debba immediatamente porre rimedio se non altro per il fatto che tale situazione è stata determinata da omissioni e ritardi della amministrazione regionale che, a tutt’oggi, non è stata ancora in grado di definire l’aspetto normativo del settore emergenza. 
La nostra preoccupazione è che si creino ancora categorie e sottocategorie di medici con ricorsi e sospensive alle quali inevitabilmente seguirebbe il blocco delle procedure, con buona pace di chi non aspetta altro per sottrarsi alle proprie responsabilità o di chi troverebbe un alibi estremamente comodo per impedire la realizzazione di un processo ormai storico. Niente facili entusiasmi, dunque, ma tanta attenzione ed impegno concreto per non ripetere esperienza ancora troppo vive ed attuali. Su questo noi garantiamo ai colleghi il massimo impegno e li invitiamo a mantenere i contatti per coordinare azioni e forze.


Napoli 20 Febbraio 2001

CGIL-FP MEDICI 
Federazione Regionale 
Lavoratori della Funzione Pubblica Campania 
Via Torino 16 – 80142 – Napoli
Tel (081) 7856266 - Fax (081) 205911

Ai MEDICI CONVENZIONATI della CAMPANIA TITOLARI e SOSTITUTI
della ex Guardia Medica, della Continuità Assistenziale, della Medicina dei Servizi e dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (SAUT)

La Segreteria Regionale FP-CGIL Medici della Campania indice, con tutti i medici iscritti e simpatizzanti, una assemblea che si terrà martedì 6 marzo alle ore 10.30 presso la sede regionale CGIL di Napoli, via Torino n. 16. 
La riunione verterà sui seguenti punti :
- Passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati in possesso dei requisiti alla luce dell’accordo sindacale sottoscritto il 20.02.2001 in Assessorato alla Sanità;
- Situazione regionale relativa alla discussione delle nuove Linee Guida per l’Emergenza e la Continuità Assistenziale;
- Impiego nei SAUT dei medici che hanno terminato il II Corso di Formazione in Emergenza e prospettive future;
- Applicazione art.3 Legge 401 – partecipazione in soprannumero al corso di formazione in Medicina Generale.

Si invitano tutti i medici interessati a divulgare la notizia ed a partecipare attivamente alla riunione.


Napoli 20 Febbraio 2001

CGIL-FP MEDICI 
Federazione Regionale 
Lavoratori della Funzione Pubblica Campania

Ai  MEDICI CONVENZIONATI della CAMPANIA

Passaggio alla dipendenza dei medici della ex Guardia Medica, della Emergenza Sanitaria Territoriale e della Medicina dei Servizi

In data odierna, si è svolta presso l’Assessorato Regionale alla Sanità un incontro tra la parte pubblica e le OOSS di categoria per concertare una soluzione in merito al passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati della ex-Guardia Medica, della Emergenza Sanitaria Territoriale e della Medicina dei Servizi.
A fronte di un atteggiamento pretestuoso di alcune OOSS autonome che, da sempre, sono ostili al passaggio alla dipendenza, è emersa evidente da parte dell’Assessorato la volontà di risolvere la suddetta problematica.
Tale volontà si è concretizzata con la sottoscrizione di un accordo tra le parti che prevede la contestualità dei seguenti punti:
· Il proseguimento del bando già pubblicato per i medici che hanno maturato i 5 anni di anzianità al 31.12.92 al quale si associano, con riserva, anche i ricorrenti in possesso della sospensiva del TAR Campania;
· La contemporanea pubblicazione di un nuovo bando redatto ai sensi del D.lvo 229/99 al quale possono partecipare i medici convenzionati con 5 anni di anzianità al 31.12.98 o al compimento dinamico dei 5 anni, attualmente in servizio nella Emergenza Sanitaria Territoriale (SAUT) e nella Medicina dei Servizi.
· L’istituzione di ulteriori commissioni per esaminare le nuove domande e per effettuare il giudizio di idoneità.
Nell’esprimere viva soddisfazione per l’accordo raggiunto che non penalizza né i medici con 5 anni di anzianità al 31.12.92, né i medici che avevano rispettato i termini del bando già pubblicatola, FP-CGIL MEDICI si impegna a vigilare affinché l’accordo sia rispettato ed a denunciare eventuali comportamenti dilatori.
Alla luce di tali risultati la FP-CGIL Medici indice una ASSEMBLEA con tutti i medici interessati che si terrà martedì 6 marzo alle ore 10.30 presso la sede regionale CGIL di NAPOLI, Via Torino n. 16.


20 Febbraio 2001

IN QUESTE ORE È IN APPROVAZIONE, PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, IL TESTO DI DECRETO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ PRESTATA DAL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IN REGIME CONVENZIONALE CON IL S.S.N. DI SEGUITO RIPORTIAMO IL TESTO DEL DECRETO. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale” 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

VISTO L’ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;

 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517, che all’articolo 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio richiedevano l’istaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a quei fini, i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico; 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N. 229 RECANTE “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”; 

VISTO l’articolo 8, comma 1-bis, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, n. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, come modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999, che dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’istaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d’incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; 

VISTO L’ARTICOLO 8, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI che conferma le disposizioni di cui all’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

VISTO L’ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, che prevede l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime convenzionale, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell’articolo 34 medesimo;

 

VISTO IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 23 MARZO 2000, n. 184 recante il “regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, con cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell’attività svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;

 

VISTO IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 23 MARZO 2000, N. 184 RECANTE IL: “REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN REGIME CONVENZIONALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L’ACCESSO AL SECONDO LIVELLO DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 13, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448”, con cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell’attività svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;

 

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 DICEMBRE 1997, N. 484, che rende esecutivo il “regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale”, che all’articolo 5, lettera b), prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianità di servizio;

 

VISTO L’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 15 MARZO1997, n.59;

 

VISTA l’intesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del…………….

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nella seduta del…………………………… 

ADOTTA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1

Anzianità di servizio
Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che:

1.      a)      Agli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni sanitarie, ai medici dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende unità sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d’impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;

2.      b)      Agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

1.             1. il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale;

2.             2.  il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito dei diversi rapporti di lavoro convenzionale fra loro compatibili è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell’anzianità.

3.      c)      I certificati di servizio rilasciati dall’organo competente devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;

4.      d)      L’anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale.


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