PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA | |||||||
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- COMUNICATI STAMPA - | |||||||
Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05 Maggio 2001 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2001
Criteri per la valutazione, ai fini
dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio
prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica,
dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime
convenzionale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri
per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita'
sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed
economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio
prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, che all'art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni
potessero individuare aree di attivita' della guardia medica e della
medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio,
richiedevano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a quei fini, i
medici addetti a tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano
titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero
essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo
livello dirigenziale del ruolo medico;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come
modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che
dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono
individuare aree di attivita' della emergenza territoriale e della
medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi,
richiedono l'istaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a questi fini, i
medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari
di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno d'incarico a tempo indeterminato, sono
inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle
dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n.
502;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che
conferma le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le
aziende sanitarie in regime convenzionale, purche' in possesso dei
requisiti stabiliti nell'art. 34 medesimo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23
marzo 2000, n. 184, recante il "regolamento relativo ai criteri per
la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale
del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72,
comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con cui sono
stabiliti i criteri per la valutazione dell'attivita' svolta a rapporto
orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con
riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici
delle aziende medesime;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che rende esecutivo il
"regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale", che all'art. 5, lettera
b), prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianita' di
servizio;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', nella seduta del 2 marzo
2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Anzianita' di servizio
1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianita'
di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici
della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei
servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale si dispone che:
a) agli specialisti ambulatoriali, medici e
delle altre professionalita' sanitarie, ai medici dell'emergenza
territoriale e
della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano gia' provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, e' riconosciuto come salario di anzianita' (retribuzione individuale di anzianita'), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto gia' individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli stessi professionisti viene
riconosciuta una anzianita' di servizio e di esperienza professionale
nell'ambito dell'attivita' svolta nel Servizio sanitario nazionale cosi'
calcolata:
1) il servizio prestato in regime
convenzionale e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto,
rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del
Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);
2) il servizio prestato, con o senza
carattere di contemporaneita', nell'ambito dei diversi rapporti orari di
lavoro convenzionale fra loro compatibili, e' cumulabile nei limiti del
massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione
dell'impegno orario settimanale complessivo ed e' valutato ai fini del
calcolo dell'anzianita';
c) i certificati di servizio rilasciati
dall'organo competente devono contenere l'indicazione dell'orario di
attivita' settimanale complessivamente svolta per le attivita' di cui si
tratta;
d) l'anzianita' di servizio, come individuata
nel presente articolo, e' utilizzabile anche ai fini dell'accesso
all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile
2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80 |
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Napoli 26 Febbraio 2001 U.M.U.S. Il
giorno 20.febbraio 2001 l’Assessorato alla Sanità della regione Campania ha
presentato una proposta per riprendere l’iter procedurale per il passaggio a
dipendenza dei medici della ex guardia medica e della medicina dei servizi. La
proposta, che prevede l’integrazione “sub condizione” nel bando precedente
, dei medici che hanno ricorso al TAR e contestualmente la pubblicazione di un
secondo bando aperto a tutti i medici di emergenza e medicina dei servizi che
abbiano maturato l’anzianità di 5 anni ai sensi del d.l. 229\99 “Bindi”.
La proposta che è stata approvata da tutti, non ci convince. Se la prima parte
rispecchia il sacrosanto diritto dei medici che da circa 10 anni attendono
l’applicazione di una norma (502\93) che avrebbe dovuto definire le loro
prospettive occupazionali ed attua una sospensiva del TAR che, comunque, non
poteva essere disattesa, la seconda parte ci lascia preoccupati per i risvolti
che potrebbe avere . In definitiva la possibilità di partecipare al secondo
bando verrebbe ad essere garantita esclusivamente ai medici della medicina dei
servizi, non essendo mai partita se non in fase sperimentale l’emergenza
territoriale. A questa stortura noi riteniamo si debba immediatamente porre
rimedio se non altro per il fatto che tale situazione è stata determinata da
omissioni e ritardi della amministrazione regionale che, a tutt’oggi, non è
stata ancora in grado di definire l’aspetto normativo del settore emergenza. |
Napoli 20 Febbraio 2001 CGIL-FP
MEDICI Ai MEDICI CONVENZIONATI della CAMPANIA
TITOLARI e SOSTITUTI La
Segreteria Regionale FP-CGIL Medici della Campania indice, con tutti i medici
iscritti e simpatizzanti, una assemblea che si terrà martedì 6 marzo
alle ore 10.30 presso la sede regionale CGIL di Napoli, via Torino n. 16. |
Napoli 20 Febbraio 2001 CGIL-FP
MEDICI Ai
MEDICI CONVENZIONATI della CAMPANIA Passaggio
alla dipendenza dei medici della ex Guardia Medica, della Emergenza Sanitaria
Territoriale e della Medicina dei Servizi |
20 Febbraio 2001 IN
QUESTE ORE È IN APPROVAZIONE, PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO,
IL TESTO DI DECRETO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ PRESTATA DAL
PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE IN REGIME CONVENZIONALE CON
IL S.S.N. DI SEGUITO RIPORTIAMO IL TESTO DEL DECRETO. Presidenza del Consiglio dei Ministri “Criteri
per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, del servizio prestato dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni sanitarie, dai medici
della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi
in regime convenzionale” VISTO
L’ARTICOLO
8, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, che dispone che con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in
regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalità sanitarie, al fine dell’attribuzione del trattamento
giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’articolo
34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, per lo stesso fine, del servizio
prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi; VISTO
IL
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517, che all’articolo 8, comma 1-bis,
prevedeva che le regioni potessero individuare aree di attività della guardia
medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio
richiedevano l’istaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a quei fini, i
medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di
incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero essere inquadrati
a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del
ruolo medico; VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N. 229 RECANTE “NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”;VISTO l’articolo 8, comma 1-bis, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, n. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, come modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999, che dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’istaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d’incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;VISTO
L’ARTICOLO
8, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI che conferma le disposizioni di cui all’articolo 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449; VISTO
L’ARTICOLO
34 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, che prevede l’inquadramento nei ruoli
della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale degli specialisti
ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime convenzionale,
purché in possesso dei requisiti stabiliti nell’articolo 34 medesimo; VISTO
IL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 23 MARZO 2000, n. 184 recante il
“regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in
regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al
secondo livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale ai
sensi dell’articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, con
cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell’attività svolta a
rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle
aziende medesime; VISTO
IL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 23 MARZO 2000, N. 184 RECANTE IL:
“REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO IN
REGIME CONVENZIONALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L’ACCESSO AL
SECONDO LIVELLO DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 13, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448”, con
cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell’attività svolta a
rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle
aziende medesime; VISTO
IL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 DICEMBRE 1997, N. 484, che rende
esecutivo il “regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio Sanitario Nazionale”, che all’articolo 5, lettera b), prevede
il possesso degli specifici requisiti di anzianità di servizio; VISTO
L’ARTICOLO
8 DELLA LEGGE 15 MARZO1997, n.59; VISTA
l’intesa
con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta
del……………. VISTA
la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
nella seduta del…………………………… ADOTTA
il seguente decreto: ARTICOLO
1 Anzianità di servizioAi fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che:1.
a)
Agli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professioni
sanitarie, ai medici dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi
per i quali le aziende unità sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad
instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali
le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto
d’impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione
individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere
dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente maturato allo
stesso titolo nel rapporto di provenienza; 2.
b)
Agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio
e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel Servizio
sanitario nazionale così calcolata: 1.
1. il servizio
prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza
medica del Servizio Sanitario Nazionale; 2.
2. il servizio
prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito dei diversi
rapporti di lavoro convenzionale fra loro compatibili è cumulabile nei limiti
del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione
dell’impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo
dell’anzianità. 3.
c)
I certificati di servizio rilasciati dall’organo competente devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale
complessivamente svolta per le attività di cui si tratta; 4.
d)
L’anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è
utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di
struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale. |