Accordo Collettivo
Nazionale |
Capo V - Emergenza sanitaria
territoriale Art. 62 Generalità
e campo d’applicazione 1. Nelle more della
realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l’organizzazione della
emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della
programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R.
27 marzo 1992 e dell’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle
linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del
17.5.96. Art. 63 Individuazione
e attribuzione degli incarichi 1.
L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno
alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale
al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della
successiva copertura. 2.
Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne dà comunicazione alla
Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 3. Entro
la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica
sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente
comma 1. 4. Possono
concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto
stabilito dai precedenti commi: a) i
medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza
sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha
pubblicato gli incarichi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche
diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria
regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da
almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono. I
trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo
del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di
disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di
trasferimento; b) i
medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che
siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza
sanitaria territoriale, con priorità per: b1) medici
già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di
continuità assistenziale, di cui al capo III; b2) medici
incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della
stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda
da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante; b3) medici
inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti
nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di
pubblicazione dell’incarico vacante. 5. I
medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di
emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la
frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 22,
comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art. 22 del D.P.R. n. 41/91 o dall'art. 66
del D.P.R. n. 484/96 e dall’art. 66 del presente accordo. 6. Gli
aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano
alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5. 7. In
allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della
domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità,
secondo lo schema allegato sub lettera "L". Eventuali situazioni di
incompatibilità devono cessare al momento dell’assegnazione dell’incarico. 8. Al fine
del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto b3), lettera
b), comma 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a)
attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale; b)
attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è
vacante l’incarico per il quale
concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione
dell’incarico; c)
attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno
due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico. 9. Le
graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base
delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di
ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato
domanda di assegnazione. 10.
L’Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma,
di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati
vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato regionale alla
sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla
data di invio della convocazione. 11.
L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del
precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio; laddove risulti
necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello
stesso comma 4, lettera b3), in base all'ordine risultante dall'applicazione dei
criteri di cui al comma 8, e lettere b1 e b2 secondo l’anzianità di servizio. 12.
L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti
ai sensi del precedente comma 4, lettera a) è determinata sommando: a)
l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria
territoriale; b)
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché
già computato nell’anzianità di cui alla lettera a). I periodi
di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati
servizio effettivo ai sensi del presente comma. 13. La
mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 14. Il
medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione
mediante telegramma, indicando nello stesso l’ ordine di
priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha
concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile, a cui il
medico ha titolo in base alle priorità, tra gli incarichi vacanti indicati dal
medico concorrente. 15.
L’Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con
provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine
di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 16. La
Regione, sentito il comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti
commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 17. E'
cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti
la emergenza sanitaria
territoriale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente
articolo. 18. Il
medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi
della facoltà di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai
sensi del presente articolo, decade dall'incarico di provenienza dalla data di
decorrenza del nuovo incarico. Art. 64 Massimale
orario 1. Gli
incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso
una sola Azienda, e comportano l'esclusività del rapporto. 2.
L’Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può
conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 67, comma 3, oltre che per
38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso
lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in
misura corrispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche
diverse determinazioni regionali in relazione ad obiettive difficoltà di
organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo
dell’emergenza sanitaria territoriale. 3.
L’orario complessivo dell’incarico a tempo parziale di cui al precedente
comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può
superare le 38 ore settimanali. 4.
L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore
turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore
dalla fine del turno precedente. 5. Per
ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività,
qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito,
l’attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore. 6. I turni
di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono
essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i
medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi. Art. 65 Compiti
del medico. Libera professione. 1. Il
medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa
oraria: a)
interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero,
con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b) attività
assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze; c)
trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d) attività
presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e
urgenza. 2. I
medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di appositi
accordi regionali ed aziendali: a)
collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri
dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali
delle Aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi
ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e
urgenza; b) essere
utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione
di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c)
svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento
interno ed esterno al servizio; d) operare
interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa
ed ala rotante. 3. Ai
medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono
attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi
quelli di formazione e aggiornamento del personale non medico del servizio. 4. Ai
medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in
possesso del titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche
compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del servizio. 5. Sulla
base di apposita programmazione regionale e aziendale i medici dell’emergenza
possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali,
a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia
di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario. 6. Il
medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo
posto durante il turno di servizio. 7. Il
medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all’arrivo
del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio
turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un
compenso aggiuntivo pari all’eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene
trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario. 8. Il
medico in turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel
corso del turno, ed a completare l’intervento che eventualmente si prolunghi
oltre il termine del turno di servizio medesimo. L’eccedenza di orario
derivante dall’intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto
dall’art. 68. 9. Il
medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può
esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché
essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti
convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve
rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso. Art. 66 Idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza 1. Al fine
di esercitare le attività indicate dall’articolo precedente i medici devono
essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività
di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di
quanto disposto ai successivi commi. 2. Le
Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1 e tenendo conto
delle linee guida previste dall’Allegato P del presente Accordo, il programma
di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario
complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di
esercitazione e tirocinio pratico. 3. Le
Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio
fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le
esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza
sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più
corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino
ufficiale regionale. 4. Ai
corsi partecipano, i medici già incaricati nei servizi di continuità
assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l’ 5. In caso
di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle
attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi
del comma 4, la Azienda può ammettere al corso un numero di medici incaricati
di continuità assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti
e secondo l’anzianità di incarico. 6.
Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti,
sussista una ulteriore disponibilità
di posti, questi vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria
regionale. 7. Il
corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con
il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento
di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende
unità sanitarie locali. Art. 67 Sostituzioni,
incarichi provvisori - Reperibilità 1. Fermo
restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al
responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di
assicurare l'attività durante il turno previsto, qualora egli non sia in
grado di farlo tempestivamente,
contatta il responsabile della centrale operativa affinché, utilizzando la
lista di cui al comma 11, provveda alla sostituzione. 2. Il
medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la propria opera per
le condizioni previste dall’articolo 5, deve essere sostituito da un medico
nominato dalla Azienda con incarico provvisorio. 3. Nelle
more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a
tempo indeterminato, stabilite dall'art. 63, l’ Azienda può
conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo
comma 5. L'incarico provvisorio non
può essere superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito
presso la stessa Azienda allo stesso medico solo dopo una interruzione di almeno
30 giorni dalla cessazione del precedente incarico provvisorio di emergenza
sanitaria. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del
conferimento dell’incarico a tempo indeterminato. 4. Per
esigenze relative a importanti flussi turistici o di altro genere e per
specifiche istanze sperimentali, le aziende possono istituire punti di emergenza
sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di
mesi sei non rinnovabili, a medici inseriti nella graduatoria
regionale in possesso dell’attestato di cui all’art. 63, comma 5. 5. Gli
incarichi provvisori conferiti dall’Azienda ai sensi dei precedenti commi 3 e
4, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente
graduatoria in possesso dell’attestato di cui all’art. 63 comma 5, e secondo
l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti
nell'ambito dell’Azienda stessa. 6. Alla
sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto di provvedimento di cui
all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al precedente comma 5. 7.
Considerate le peculiarità del servizio di emergenza territoriale, le
professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso,
per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa,
almeno un medico del servizio di emergenza è, a rotazione, tenuto in
reperibilità domiciliare per turni di 12 ore. 8.
L'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza
sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di
fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I
turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti
mediante accordi regionali. 9.
Ulteriori reperibilità possono essere attivate in relazione a specifiche
necessità determinatesi nell’ambito del servizio. 10. Il
numero dei medici in reperibilità, utilizzati
per ciascun turno, non può essere inferiore al rapporto di 1 reperibile
per 6 medici in guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi
eventuali differenti accordi regionali già in essere all’atto della
pubblicazione del presente Accordo. 11.
L’Azienda Sanitaria Locale fornisce alla centrale operativa copia dell'elenco
dei medici reperibili, comprensiva
del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno può essere
reperito ed i turni ad essi assegnati. Art. 68 Trattamento
economico - Riposo annuale - Assicurazione contro i rischi derivanti
dall’incarico. 1. Per
compiti di cui all’art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza
sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività
secondo la seguente tabella: Dal 01.01.1999
Dal 01.01. 2000 onorario
professionale
20.123
20.405 incremento
quadriennale 646
656 indennità
piena disponibilità
2.610
2.646 Incremento
quadriennale i.p.d.
317
322 2.
L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività,
dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità
di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3.
L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente
attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti
convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei
servizi e della libera professione di cui all’art. 65. Tali medici debbono
optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente
spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato
in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del
mese successivo. 4. Il
compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1,
lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura
corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo,
come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2. 5. Per lo
svolgimento dei compiti previsti dall’art. 67, comma 8, è corrisposto al
medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza
1.1.2000. 6. Gli
accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art.
65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché di ulteriori compiti individuati dalla
contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano
alle attività relative agli accordi medesimi. 7. Su
tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con
modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del
medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente
fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza
Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui
l'8,125% a proprio carico e il 4.875% a carico del medico. 8.
L'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma
precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario
professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché questo
provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati
firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante
procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del
medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al
disposto della legge n. 379/90. 9. I
compensi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge
l'attività. 10. Al
medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale
retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni
lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i
restanti 10 su indicazione dell’Azienda sulla base delle esigenze di servizio,
purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
lavorative pari a tre volte l’impegno orario
settimanale. Qualora
sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo
di riposo è ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale è
commisurato alla durata dell’incarico. 11.
L'Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, deve
assicurare i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale
contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale
espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attività sia
prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente
rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai
sensi dell'art. 65 del presente Accordo. 12. La
copertura assicurativa di cui al comma 11 è estesa anche ai danni subiti per
raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal
presente Accordo. 13. Il
contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a.
lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente; b. lire
100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300
giorni l'anno. 14. La
relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari
entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente
Accordo. 15. L’Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto. |