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Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 1998-2000  

 

Capo V - Emergenza sanitaria territoriale

Art. 62

Generalità e campo d’applicazione  

1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.  

Art. 63

Individuazione e attribuzione degli incarichi  

1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura.  

2. Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione  degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1.  

4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;  

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità  per:

b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al capo III;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante;  

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante.  

5. I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art. 22 del D.P.R. n. 41/91 o dall'art. 66 del D.P.R. n. 484/96 e dall’art. 66 del presente accordo.  

6. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5.  

7. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L". Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell’assegnazione dell’incarico.  

8. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto b3), lettera b), comma 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;

b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è vacante  l’incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;  

c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.  

9. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.  

10. L’Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato regionale alla sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.  

11. L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 4, lettera b3), in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 8, e lettere b1 e b2 secondo l’anzianità di servizio.  

12. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 4, lettera a) è determinata sommando:

a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;

b) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computato nell’anzianità di cui alla lettera a).

I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma.  

13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.  

14. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso l’

ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile, a cui il medico ha titolo in base alle priorità, tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.  

15. L’Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.  

16. La Regione, sentito il comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.  

17. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti la  emergenza sanitaria territoriale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.  

18. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.  

Art. 64

Massimale orario  

1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusività del rapporto.  

2. L’Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in relazione ad obiettive difficoltà di organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell’emergenza sanitaria territoriale.  

3. L’orario complessivo dell’incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.  

4. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.  

5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l’attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.

6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.  

Art. 65

Compiti del medico. Libera professione.  

1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria:

a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;

b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze;

c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;

d) attività presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.  

2. I medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:

a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;

b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;  

c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;

d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante.  

3. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi quelli di formazione e aggiornamento del personale non medico del servizio.  

4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in possesso del titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del servizio.  

5. Sulla base di apposita programmazione regionale e aziendale i medici dell’emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali,  a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario.  

6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durante il turno di servizio.  

7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all’arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all’eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.  

8. Il medico in turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno, ed a completare l’intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L’eccedenza di orario derivante dall’intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto dall’art. 68.  

9. Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.  

Art. 66

Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza  

1. Al fine di esercitare le attività indicate dall’articolo precedente i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi.  

2. Le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1 e tenendo conto delle linee guida previste dall’Allegato P del presente Accordo, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico.  

3. Le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino ufficiale regionale.  

4. Ai corsi partecipano, i medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l’anzianità di incarico; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe, secondo l’anzianità di incarico.  

5. In caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del comma 4, la Azienda può ammettere al corso un numero di medici incaricati di continuità assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo l’anzianità di incarico.  

6. Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti, sussista una ulteriore  disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria regionale.  

7. Il corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende unità sanitarie locali.  

Art. 67

Sostituzioni, incarichi provvisori - Reperibilità  

1. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al  responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di  assicurare l'attività durante il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo  tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa affinché, utilizzando la lista di cui al comma 11, provveda alla sostituzione.  

2. Il medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la propria opera per le condizioni previste dall’articolo 5, deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda con incarico provvisorio.  

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 63, l’

Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 5.  L'incarico provvisorio non può essere superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa Azienda allo stesso medico solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni dalla cessazione del precedente incarico provvisorio di emergenza sanitaria. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.  

4. Per  esigenze relative a importanti flussi turistici o di altro genere e per specifiche istanze sperimentali, le aziende possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di mesi  sei non rinnovabili, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell’attestato di cui all’art. 63, comma 5.  

5. Gli incarichi provvisori conferiti dall’Azienda ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell’attestato di cui all’art. 63 comma 5, e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell’Azienda stessa. 

6. Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al precedente comma 5.

7. Considerate le peculiarità del servizio di emergenza territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio di emergenza è, a rotazione, tenuto in reperibilità domiciliare per turni di 12 ore.  

8. L'Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.

9. Ulteriori reperibilità possono essere attivate in relazione a specifiche necessità determinatesi nell’ambito del servizio.  

10. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati  per ciascun turno, non può essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per  6 medici  in guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi eventuali differenti accordi regionali già in essere all’atto della pubblicazione del presente Accordo.  

11. L’Azienda Sanitaria Locale fornisce alla centrale operativa copia dell'elenco dei medici  reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno può essere reperito ed i turni ad essi assegnati.  

Art. 68

Trattamento economico - Riposo annuale - Assicurazione contro i rischi derivanti dall’incarico.  

1. Per compiti di cui all’art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività  secondo la seguente tabella:

Dal 01.01.1999           Dal 01.01. 2000

onorario professionale                                     20.123                        20.405

incremento quadriennale                                  646                             656

indennità piena disponibilità                              2.610                          2.646

Incremento quadriennale i.p.d.                         317                             322

2. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.  

3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 65. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.  

4. Il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.  

5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 67, comma 8, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.  

6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.  

7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.875% a carico del medico.  

8. L'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.  

9. I compensi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attività.  

10. Al medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell’Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a tre volte l’impegno  orario settimanale.  

Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale è commisurato alla durata dell’incarico.  

11. L'Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo.

12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.  

13. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

a.  lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;

b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.

14. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.  

15. L’Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.

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